Sospensione del rapporto di lavoro

Durante un rapporto di lavoro è possibile che l’obbligazione oggetto del contratto divenga impossibile a causa del lavoratore o del datore: si ha in tal caso sospensione del rapporto di lavoro.

A differenza di quanto accade solitamente nel diritto privato, se l’impossibilità di lavorare è temporanea, non c’è risoluzione del contratto e inadempimento, ma, entro certi limiti, il lavoratore mantiene il posto di lavoro. La legge e i contratti collettivi regolano le situazioni in cui questa tutela ha luogo.

Il lavoratore ha diritto al mantenimento del posto di lavoro e di tutela economica in caso di infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, per un periodo totale detto di comporto.

Superato tale periodo il datore di lavoro può licenziare il lavoratore anche senza giusta causa.
La durata massima del periodo di comporto è determinata dalla contrattazione collettiva. Il comporto è “secco” quando riguarda un periodo omogeneo da non superare, e “per sommatoria” guando riguarda una pluralità di periodi.

  • CAMERA DEI DEPUTATI Premio 60° anniversario del voto delle donne Formato file: PDF/Adobe Acrobat - Versione HTMLPremio 60° anniversario del voto delle donne 1946-2006. (D. P. n. 1687 del 31 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie speciale, n.
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